PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. In attuazione del principio costituzionale di tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, e in conformità con i princìpi che informano l'ordinamento dell'Unione europea, la Repubblica adotta le misure necessarie a promuovere la piena e buona occupazione, anche in forma autonoma e imprenditoriale, e riconosce a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori i diritti che rendono effettiva tale tutela e, in particolare, il diritto:

          a) alla libertà, dignità e riservatezza;

          b) alla non discriminazione;

          c) alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro;

          d) alla tutela contro le molestie sessuali in ambito lavorativo;

          e) a un equo compenso del lavoro e alla tutela in caso di recesso ingiustificato, con modalità e secondo criteri che tengano conto della diversa natura e tipologia dei rapporti di lavoro;

          f) alla tutela e al sostegno della maternità e della paternità;

          g) alla cura familiare e personale e alla conciliazione tra tempo di vita e tempo di lavoro;

          h) all'apprendimento continuo e permanente;

          i) all'accesso gratuito ai servizi per l'impiego;

 

Pag. 8

          l) a forme di sicurezza sociale adeguate nell'arco della vita lavorativa di ciascuno;

          m) alla libertà e all'attività sindacali, allo sciopero, nonché alla libertà di negoziazione.

      2. I diritti riconosciuti dalla presente legge costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento statale anche ai fini, per le materie di competenza, della legislazione concorrente delle regioni.

Capo II
DIRITTI FONDAMENTALI DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni di cui al presente capo stabiliscono i diritti fondamentali garantiti a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori economicamente dipendenti, come individuati dall'articolo 17, e subordinati.
      2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto e con le modalità di svolgimento dell'attività, alle lavoratrici e ai lavoratori che svolgono prestazioni di opera o di servizio, anche intellettuale, con apporto prevalentemente personale; alle socie e ai soci d'opera, anche con obbligo di prestazioni lavorative accessorie, nelle società diverse dalle cooperative.
      3. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, alle persone che svolgono un'attività lavorativa, con o senza corrispettivo, al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione; alle persone che frequentano corsi di formazione o di addestramento professionale; alle persone che svolgono lavori di utilità pubblica o sociale o di volontariato; alle persone che

 

Pag. 9

svolgono attività di lavoro nell'impresa familiare.
      4. Sono fatte salve le norme speciali e le disposizioni negoziali più favorevoli ai prestatori di lavoro.

Art. 3.
(Dignità personale e libera
manifestazione del pensiero).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei princìpi della Costituzione e delle norme di legge.
      2. Le disposizioni in materia di impianti audiovisivi, di accertamenti sanitari e di visite personali di controllo, di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300, trovano applicazione, nelle modalità compatibili con la natura del rapporto e con le modalità di esecuzione della prestazione, anche nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori economicamente dipendenti e delle persone che svolgono un'attività lavorativa, con o senza corrispettivo, al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione; nei confronti delle persone che frequentano corsi di formazione o di addestramento professionale e delle persone che svolgono lavori di utilità pubblica o sociale o di volontariato.

Art. 4.
(Intangibilità della sfera personale).

      1. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni vigenti sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, è fatto divieto al datore di lavoro, al committente nei rapporti di lavoro di cui al capo III, al formatore, al tutore e al selezionatore di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose e sindacali, sulle condizioni di salute, sullo stato matrimoniale o di famiglia, sullo stato di

 

Pag. 10

gravidanza, sui comportamenti e sugli orientamenti sessuali della lavoratrice e del lavoratore, nonché su ogni altra circostanza non rilevante ai fini della valutazione della sua attitudine professionale.

Art. 5.
(Tutela contro le molestie sessuali
in ambito lavorativo).

      1. Costituisce molestia sessuale nei luoghi di lavoro o in ambito lavorativo ogni atto o comportamento, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, a connotazione sessuale o comunque basato sul sesso, posto in essere da datori di lavoro, superiori, collaboratori o colleghi, committenti nei rapporti di lavoro di cui al capo III, tutori, formatori e selezionatori, che sia indesiderato dalla persona che lo subisce e che, di per sé ovvero per la sua insistenza, sia percepito come arrecante offesa alle sue dignità e libertà, ovvero sia suscettibile di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo nei suoi confronti.
      2. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto all'informazione, alla prevenzione e alla tutela contro le molestie sessuali subite in ambito lavorativo.

Art. 6.
(Tutela contro i comportamenti persecutori).

      1. Costituiscono violenza morale e persecuzione psicologica gli atti o i comportamenti, anche verbali, posti in essere dai soggetti di cui all'articolo 5, che mirano a danneggiare la lavoratrice o il lavoratore, con carattere sistematico e duraturo e con predeterminazione.
      2. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto all'informazione, alla prevenzione e alla tutela in materia di violenze morali e di persecuzioni psicologiche perpetrate in ambito lavorativo o comunque in materia di atti esplicitamente ostili od offensivi, ripetutamente diretti contro la dignità della persona.

 

Pag. 11

Art. 7.
(Non discriminazione).

      1. È nullo qualsiasi provvedimento o patto a carattere discriminatorio che produce o può produrre un effetto pregiudizievole discriminando, anche in via indiretta, la lavoratrice e il lavoratore a causa:

          a) del sesso, dei comportamenti e degli orientamenti sessuali, della razza o dell'etnia, della nazionalità, della lingua, delle opinioni politiche, della religione, dell'età ovvero delle condizioni personali, sociali, di disabilità o di salute;

          b) delle opinioni sindacali ovvero dell'affiliazione o dell'attività sindacale.

      2. Costituiscono discriminazione diretta o indiretta anche le molestie sessuali e i comportamenti persecutori che, esplicitamente o implicitamente, direttamente o indirettamente, sono accompagnati da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro, dei superiori o dei colleghi di lavoro, del committente nei rapporti di lavoro di cui al capo III, del formatore, del tutore e del selezionatore, in relazione alla costituzione, all'assunzione e all'attribuzione di un lavoro o di un incarico, alla conservazione, alla modificazione, alla retribuzione o al compenso, alla formazione professionale e alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico.
      3. Trovano applicazione, in quanto compatibili con la natura del rapporto e con le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento e di divieto di discriminazione diretta e indiretta.
      4. Il divieto di discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di azioni positive dirette a evitare o a compensare svantaggi con finalità di riequilibrio del gruppo sottorappresentato.

 

Pag. 12

Art. 8.
(Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto alla tutela della propria integrità e salute psico-fisica e della propria personalità morale. A tal fine, il datore di lavoro, il committente nei rapporti di lavoro di cui al capo III, l'utilizzatore della prestazione e il soggetto erogatore di un servizio di istruzione, formazione, addestramento od orientamento professionale, hanno l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'attività, le misure che, secondo le peculiarità dell'attività produttiva, le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica implicate, sono necessarie al fine di eliminare o di ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
      2. Nel disciplinare l'obbligo, gravante sui soggetti di cui al comma 1, nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono la propria attività presso una sede diversa dai locali di pertinenza del datore di lavoro o del committente, le disposizioni legislative adottate in conformità con i princìpi fondamentali di cui alla presente legge tengono conto della peculiarità delle prestazioni lavorative, attenendosi al criterio di adeguare le norme e le misure di sicurezza del lavoro nell'impresa alle norme e alle misure funzionalmente equivalenti.
      3. Con le modalità stabilite dall'articolo 36 sono istituite e disciplinate idonee forme di certificazione, assistenza e consulenza a favore dei datori di lavoro e delle imprese che adempiono agli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. 9.
(Promozione della piena
e buona occupazione).

      1. La Repubblica adotta le misure adeguate a promuovere la piena e buona occupazione, anche in forma autonoma e

 

Pag. 13

imprenditoriale. In particolare, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, e in coerenza con gli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, adottano misure di incentivazione al lavoro, finalizzate anche all'inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo ovvero a rischio di esclusione sociale o aventi un'occupazione di carattere precario e a bassa qualità.
      2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate secondo la tipologia, per le finalità specifiche, con le modalità e nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dall'articolo 37.

Art. 10.
(Politiche attive del lavoro e apprendimento continuo e permanente).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori inoccupati, disoccupati od occupati hanno diritto di accedere gratuitamente a puntuali informazioni in merito alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti e all'offerta formativa esistente sul territorio nazionale e locale; essi hanno inoltre diritto a servizi gratuiti di orientamento e all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, nel corso della vita lavorativa, di percorsi, anche individuali, di apprendimento e di formazione professionale.
      2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno altresì diritto all'apprendimento nel corso della vita lavorativa per accrescere conoscenze e competenze professionali e per conseguire titoli di studio o di qualifica professionale. La formazione può corrispondere ad un'autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dal datore di lavoro o dal committente, anche per il tramite di organismi pubblici o privati certificati.
      3. L'apprendimento continuo e la formazione permanente sono incentivati attraverso il sostegno alla costituzione di fondi mutualistici o bilaterali paritetici, nonché mediante il beneficio fiscale della

 

Pag. 14

deduzione dal reddito da lavoro dei costi sostenuti per la partecipazione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale presso istituti abilitati al rilascio di titoli di studio legali o presso istituti di formazione professionale pubblici e privati accreditati.

Art. 11.
(Tutela delle legittime sospensioni dell'attività e della conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro).

      1. In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza, di maternità e di paternità, di congedo parentale, di cura e di assistenza di familiari, nonché di formazione continua e permanente, le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto alla sospensione dell'attività lavorativa e a forme adeguate di sostegno, anche economico.
      2. Le forme di tutela di cui al comma 1, istituite e disciplinate in base alla legge e ai contratti e accordi collettivi, favoriscono la conciliazione dell'attività lavorativa con i compiti familiari e con le altre attività di cura delle persone.
      3. La costituzione di servizi di sostituzione totale o parziale, organizzati per bacini territoriali, settoriali e categoriali in relazione alla sospensione dell'attività lavorativa autonoma, è sostenuta e incentivata.

Art. 12.
(Equo compenso).

      1. Qualora sia previsto il corrispettivo per l'attività lavorativa svolta e il suo ammontare non sia contrattualmente definito o equo, esso è stabilito dal giudice secondo equità.

Art. 13.
(Equo trattamento pensionistico e mutualità volontaria).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a un equo trattamento pensionistico in caso di vecchiaia. La legge prevede

 

Pag. 15

idonee forme pensionistiche obbligatorie e promuove le forme pensionistiche volontarie di cui al comma 2.
      2. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di accedere, su base volontaria e secondo le previsioni delle fonti istitutive applicabili, alle forme pensionistiche complementari e alle forme pensionistiche individuali.
      3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari e gli atti negoziali in base ai quali si perfeziona l'adesione a tutte le forme pensionistiche di cui al comma 2 rispettano, in relazione a tutti gli aderenti e a tutti coloro che richiedano di aderire, il principio di non discriminazione.
      4. Alle lavoratrici e ai lavoratori è garantito che la mobilità professionale non determini penalizzazioni ai fini della maturazione dei diritti pensionistici nelle forme pensionistiche di cui al comma 1.
      5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche alle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari.
      6. La costituzione su base volontaria e negoziale di fondi mutualistici per la soddisfazione di esigenze socialmente rilevanti e per l'erogazione di prestazioni assistenziali e di sostegno del reddito, anche in relazione a periodi di discontinuità del lavoro autonomo o delle attività delle piccole imprese, è sostenuta e incentivata.

Art. 14.
(Diritto al preavviso nei contratti
a tempo indeterminato).

      1. In tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere dando preavviso nel termine stabilito contrattualmente, o secondo gli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
      2. Salvo che la legge o il contratto non dispongano altrimenti, il preavviso non è dovuto se il recesso è obiettivamente giustificato.

 

Pag. 16

Art. 15.
(Diritto all'associazionismo professionale).

      1. Ai lavoratori e alle lavoratrici è garantito il diritto di costituire associazioni sindacali e professionali, di aderirvi e di svolgere attività di tutela e di promozione degli interessi professionali collettivi.

Art. 16.
(Divieto di instaurare rapporti di lavoro
per finalità antisindacali).

      1. L'instaurazione di un qualsiasi rapporto di lavoro, ovvero l'utilizzo specifico di altri lavoratori in organico, per la sostituzione di lavoratrici e di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Capo III
LAVORATRICI E LAVORATORI ECONOMICAMENTE DIPENDENTI

Art. 17.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni di cui al presente capo integrano le disposizioni di cui al capo II, che si intendono richiamate con specifico riferimento ai rapporti di lavoro caratterizzati da una situazione di dipendenza economica del prestatore di lavoro.
      2. Si considerano rapporti di lavoro economicamente dipendenti i rapporti di collaborazione aventi ad oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione e senza vincolo di orario di lavoro, indipendentemente dall'ambito aziendale o extra-aziendale in cui si svolge la prestazione stessa.

 

Pag. 17


      3. Ove il rapporto di lavoro presenti, nelle sue concrete modalità di svolgimento, le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato, esso si converte automaticamente in rapporto di lavoro subordinato a decorrere dall'insorgenza di tale circostanza, accertata in sede giudiziale.
      4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo i rapporti di lavoro che hanno una durata complessiva inferiore a trenta giorni nell'anno solare.

Art. 18.
(Contenuto del contratto e obbligo
di comunicazione).

      1. Sono elementi essenziali del contratto di cui al presente capo e sono puntualmente riportati nel documento sottoscritto dalle parti:

          a) l'identità delle parti;

          b) il luogo o i luoghi di lavoro, nonché la sede o il domicilio del committente;

          c) la data d'inizio del rapporto, la durata del contratto e l'eventuale periodo di prova;

          d) l'oggetto della prestazione lavorativa;

          e) le modalità di esecuzione della prestazione;

          f) l'ammontare del corrispettivo, i tempi di pagamento e la disciplina degli eventuali rimborsi spese;

          g) le modalità idonee a garantire le informazioni necessarie all'esecuzione dell'attività lavorativa o alla realizzazione del risultato, nonché le forme di controllo del committente sull'esecuzione o sulla realizzazione stessa;

          h) l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro, previa accettazione del committente, di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso, o di lavorare in coppia, dando luogo, in entrambi i casi, ad un unico

 

Pag. 18

rapporto con responsabilità solidale di ciascuno dei prestatori per l'esecuzione dell'intera opera o servizio;

          i) la previsione di un congruo periodo di preavviso per il recesso nei contratti di durata superiore a dodici mesi.

      2. Il committente è tenuto a consegnare al lavoratore e, contemporaneamente, ad inviare ai servizi per l'impiego competenti, entro sette giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, una copia del contratto di lavoro o della lettera di incarico o di altro documento contenente gli elementi di cui al comma 1.

Art. 19.
(Diritto al compenso).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo hanno diritto a un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, e sufficiente per un'esistenza libera e dignitosa, secondo quanto stabilito negli accordi e contratti collettivi applicabili o comunque in uso per prestazioni analoghe o comparabili.
      2. Se il compenso non è determinato o determinabile contrattualmente, e comunque se non è conforme a quanto previsto dal comma 1, il suo ammontare è stabilito dal giudice secondo equità.

Art. 20.
(Diritto a condizioni di lavoro eque e giuste).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo hanno diritto, pur in assenza di vincolo di orario, a congrui periodi di sospensione dell'attività giornalieri, settimanali e annuali.
      2. I periodi di cui al comma 1 sono determinati contrattualmente o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

Art. 21.
(Tutela delle legittime sospensioni della prestazione).

      1. In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza, di maternità, di paternità, di congedo parentale, di cura e di assistenza

 

Pag. 19

di familiari o personale e di svolgimento di attività di formazione continua e permanente, le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo hanno diritto di astenersi dalla prestazione, percependo, laddove previsto, il compenso o un'indennità previdenziale nella misura e per la durata stabilite dalla legge.

Art. 22.
(Diritti di informazione).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo hanno diritto di ricevere dal committente comunicazione scritta, entro un mese dall'adozione, delle modificazioni convenute tra le parti degli elementi del contratto di cui all'articolo 18. Analoga comunicazione è inviata ai servizi per l'impiego competenti.
      2. Il committente è tenuto a organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori pari condizioni nell'accesso alle informazioni attinenti al lavoro e all'attività sindacale.

Art. 23.
(Salute e sicurezza).

      1. Ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al presente capo, qualora siano inseriti nell'ambiente di lavoro organizzato dal committente, si applicano le disposizioni in materia di salute e di sicurezza del lavoro previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. In particolare essi devono essere considerati ai fini dell'adempimento degli obblighi inerenti la valutazione dei rischi e la relativa documentazione, la tenuta e l'aggiornamento del registro infortuni, i servizi di prevenzione e protezione e di gestione delle emergenze, la sorveglianza sanitaria, nonché i diritti di informazione e di formazione.
      2. Le disposizioni legislative tengono conto delle caratteristiche delle prestazioni lavorative, adottando misure funzionalmente equivalenti, ma in ogni caso adeguate

 

Pag. 20

e sufficienti a garantire i diritti di cui al comma 1.
      3. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo hanno diritto, in caso di attività lavorativa svolta, per un periodo significativo di tempo e indipendentemente dal luogo in cui si svolge l'attività, mediante attrezzature munite di videoterminali, allo stesso livello di protezione di cui beneficiano le lavoratrici e i lavoratori di cui al capo IV.
      4. È vietato affidare alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al presente capo lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e lavori particolarmente pericolosi.
      5. Le modalità di individuazione delle rappresentanze per la sicurezza dei lavoratori di cui al presente capo sono stabilite con accordi o contratti collettivi o, in mancanza, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo con le confederazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 24.
(Diritti di sicurezza sociale).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo hanno diritto alla tutela previdenziale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per malattia e infortunio, per maternità e paternità e per assegni al nucleo familiare.
      2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo hanno inoltre diritto di aderire alle forme di previdenza complementare, in regime di contribuzione definita, istituite ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, anche unitamente alle lavoratrici e ai lavoratori subordinati.
      3. Le lavoratrici e i lavoratori hanno altresì diritto a che siano assicurati mezzi adeguati alla soddisfazione di esigenze socialmente rilevanti in relazione ai periodi di discontinuità del lavoro.

 

Pag. 21

Art. 25.
(Obbligo di riservatezza).

      1. Salvo diverso accordo tra le parti, le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo possono svolgere la loro attività a favore di più committenti, senza pregiudizio dell'attività dei committenti medesimi.

Art. 26.
(Diritti per apporti originali e per le invenzioni della lavoratrice e del lavoratore).

      1. I diritti di utilizzazione economica relativi alla creazione di apporti originali e quelli riguardanti l'invenzione fatta in occasione dello svolgimento dell'attività o nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto spettano alla lavoratrice e al lavoratore, salvo il caso in cui l'attività inventiva costituisca oggetto dell'attività lavorativa come dedotto in contratto.
      2. Salvo il caso in cui l'attività inventiva costituisca oggetto dell'attività lavorativa come dedotto in contratto, il committente ha diritto di prelazione sull'utilizzazione economica dei diritti o per l'acquisto del brevetto, da esercitare entro tre mesi dalla conoscenza della creazione o dalla comunicazione del conseguimento del brevetto da parte della lavoratrice o del lavoratore, verso corresponsione di un canone o di un prezzo determinato di comune accordo.
      3. In caso di mancato accordo sul canone o sul prezzo, si applicano le disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni della lavoratrice e del lavoratore.

Art. 27.
(Recesso).

      1. Nei contratti di cui al presente capo stipulati per una durata superiore a dodici mesi è ammesso il recesso solo per giusta causa, senza obbligo di preavviso, ovvero il recesso per giustificato motivo, con obbligo di preavviso. Nei contratti di durata inferiore

 

Pag. 22

è ammesso il recesso solo per giusta causa.
      2. La durata del preavviso, ove non sia stabilita contrattualmente, è determinata in base agli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. Il committente può corrispondere un'indennità sostitutiva di importo pari al compenso che sarebbe spettato alla lavoratrice o al lavoratore per la durata del preavviso medesimo. La lavoratrice o il lavoratore può corrispondere al committente un'indennità sostitutiva di importo pari alla metà del suddetto compenso.
      3. Il recesso è comunicato per iscritto. La lavoratrice o il lavoratore può chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso. In tal caso, il committente deve, nei dieci giorni successivi alla richiesta, comunicarli per iscritto alla lavoratrice o al lavoratore.
      4. Il recesso intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 è inefficace.
      5. Il committente che recede ingiustificatamente dal contratto è tenuto a corrispondere alla lavoratrice o al lavoratore un congruo indennizzo, di importo almeno pari al doppio di quello dell'indennità di mancato preavviso e comunque modulato sulla base della dimensione occupazionale dell'impresa committente.
      6. La lavoratrice e il lavoratore che recedono per giusta causa hanno diritto di percepire dal committente l'indennità sostitutiva del preavviso.
      7. Il recesso per motivi discriminatori di cui all'articolo 7 è nullo.
      8. Rientra nella giusta causa o nel giustificato motivo di recesso della lavoratrice o del lavoratore la modificazione unilaterale da parte del committente degli elementi del contratto di cui all'articolo 18.

Art. 28.
(Diritti sindacali).

      1. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al presente capo è garantito il diritto:

          a) di costituire associazioni e organismi sindacali e di aderire, non aderire o recedere da organizzazioni esistenti;

 

Pag. 23

          b) di partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali aziendali all'interno delle unità produttive;

          c) di negoziare liberamente, per il tramite delle loro organizzazioni, accordi e contratti collettivi per la regolazione dei rapporti di lavoro.

      2. Ove i contratti o gli accordi di cui al comma 1, lettera c), non prevedano la costituzione di organismi di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori medesimi all'interno delle unità produttive, il loro diritto elettorale, attivo e passivo, per la partecipazione alle rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori subordinati costituite o da costituire nelle unità produttive, e comunque il loro diritto di partecipare alle assemblee, sono previsti e disciplinati dai contratti collettivi applicati nelle unità produttive di riferimento.
      3. Alle lavoratrici e ai lavoratori che svolgono la prestazione di lavoro in regime di telelavoro è riconosciuto, nelle unità produttive in cui sono costituite rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori subordinati, il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge in azienda anche tramite l'istituzione di una bacheca elettronica o di un altro sistema elettronico a cura della rappresentanza sindacale aziendale e a spese dell'azienda, in cui sono inserite tutte le informazioni di interesse sindacale e lavorativo.

Art. 29.
(Diritto di sciopero).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo hanno diritto di sospendere la propria attività lavorativa a fini di autotutela sindacale.
      2. Nei servizi pubblici essenziali, il diritto di sciopero si esercita nei limiti e alle condizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.

 

Pag. 24

Capo IV
STATUTO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

Art. 30.
(Ambito di applicazione e fonti di disciplina del lavoro subordinato).

      1. Le disposizioni di cui al presente capo integrano le disposizioni di cui al capo II, che si intendono richiamate con specifico riferimento a tutti i rapporti di lavoro subordinato.
      2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al presente capo si applica la disciplina stabilita dal codice civile, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e dalle altre leggi che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati e di pubbliche amministrazioni.

Art. 31.
(Diritti di informazione, consultazione
e partecipazione).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori, tramite i loro rappresentanti sindacali, hanno diritto di essere informati e consultati in ogni fase di mutamento dell'assetto occupazionale e organizzativo dell'impresa, in particolare in occasione dei processi di ristrutturazione, dei trasferimenti d'azienda e dei licenziamenti collettivi.
      2. Le lavoratrici e i lavoratori, tramite i loro rappresentanti sindacali, hanno diritto di essere informati e consultati in tutte le materie previste dalla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nell'Unione europea.
      3. Le lavoratrici e i lavoratori hanno altresì diritto di essere resi partecipi, tramite i loro rappresentanti sindacali, delle decisioni adottate nell'ambito della società

 

Pag. 25

europea, di cui alla direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, recepita con decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188.
      4. I diritti di informazione, consultazione e partecipazione si esercitano nelle forme individuate prioritariamente dalla contrattazione collettiva.

Art. 32.
(Formazione continua e permanente).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di sospendere la prestazione di lavoro per attività di formazione continua e permanente, percependo, laddove previsto, il compenso, secondo quantità, modalità e durata stabilite dalla legge e dai contratti collettivi.
      2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano, secondo le rispettive competenze, un'offerta formativa articolata, adeguata e accreditata.

Art. 33.
(Diritto alla tutela attiva del reddito in caso di disoccupazione involontaria).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo hanno diritto, in caso di disoccupazione involontaria, anche parziale, alla tutela attiva della continuità del reddito, anche in forma di integrazione salariale per il caso di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, secondo forme che ne assicurino l'adeguatezza, la temporaneità, la finalizzazione al mantenimento e al miglioramento della capacità professionale e alla rioccupazione produttiva, nonché l'economicità di gestione.

Art. 34.
(Disposizioni in materia di previdenza pensionistica complementare).

      1. Ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente da parte delle regioni in materia di previdenza complementare, la disciplina di riferimento è

 

Pag. 26

costituita dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.
      2. Le modalità di adesione ai fondi pensione possono essere stabilite dalle fonti istitutive anche prevedendo procedure di silenzio-assenso.
      3. Alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alle forme di previdenza complementare deve essere garantita la facoltà di trasferire l'intera posizione individuale ad un'altra forma di previdenza complementare qualora cessino i requisiti di partecipazione, ovvero quando sia decorso un periodo minimo stabilito dalla legge o dalle fonti istitutive.
      4. Le lavoratrici e i lavoratori del pubblico impiego accedono alle forme di previdenza complementare con le modalità contributive previste dagli specifici accordi contrattuali, anche in riferimento al conferimento del trattamento di fine rapporto.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35.
(Diritto alla composizione stragiudiziale delle controversie).

      1. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto di accedere a forme di composizione stragiudiziale delle liti di lavoro, previste e disciplinate su base collettiva e idonee a risolvere le controversie in tempi celeri, secondo giustizia.
      2. Sugli importi monetari riconosciuti a favore della lavoratrice o del lavoratore in caso di risoluzione della controversia in sede conciliativa o arbitrale è riconosciuto il beneficio della riduzione, in misura pari al 50 per cento, dell'aliquota applicabile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, nonché della ritenuta ai fini dell'imposta sul reddito.

 

Pag. 27

Art. 36.
(Misure di promozione dell'adempimento degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori).

      1. Fino a quando non intervengano in materia leggi regionali, con regolamenti da emanare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, previo accordo con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e nel rispetto dei princìpi fondamentali desumibili dalla legislazione statale, sono disciplinate idonee forme di assistenza e di consulenza gratuite, a carico dei competenti servizi pubblici, a favore dei piccoli imprenditori e dei datori di lavoro non imprenditori, finalizzate all'espletamento non oneroso degli adempimenti previsti dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Art. 37.
(Disposizioni in materia di incentivi
all'occupazione e all'autoimpiego).

      1. Per le finalità di promozione della piena e buona occupazione di cui all'articolo 9, lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, possono riconoscere ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, forme d'imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito e deduzioni dal reddito imponibile.
      2. Gli incentivi e le agevolazioni di cui al comma 1 devono essere prioritariamente orientati a favorire:

          a) l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a

 

Pag. 28

dodici mesi, con persone in situazione di difficoltà occupazionale, quali, in particolare, inoccupati e disoccupati da più di un anno, inoccupati di età inferiore a ventisei anni, disoccupati di età superiore a quarantacinque anni, inoccupati e disoccupati precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari, di disabili gravi o di minori di anni dodici o inoccupati e disoccupati per gravi motivi di famiglia, immigrati regolari e disabili gravi;

          b) l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con finalità formativa;

          c) l'emersione del lavoro non dichiarato o irregolare, inerente sia a datori di lavoro non dichiarati, sia a rapporti di lavoro non dichiarati o irregolari, ma instaurati con datori di lavoro dichiarati;

          d) l'intrapresa di attività di lavoro autonomo o di attività imprenditoriali;

          e) la continuità operativa e gestionale delle piccole e medie imprese, attraverso forme di apprendistato o di tirocinio idonee ad agevolare il subentro di familiari o di collaboratori nell'esercizio dell'impresa;

          f) il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale su base volontaria, con particolare riferimento alle ipotesi di espansione della base occupazionale dell'impresa o d'impiego di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, di genitori con figli minori o di lavoratori con età superiore a cinquantacinque anni, nonché la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno che intervenga in alternativa all'avvio di procedure di riduzione di personale.

      3. Fatte salve le competenze delle regioni in materia di previdenza integrativa e complementare, nonché quelle attinenti a tributi propri delle stesse regioni, con riferimento alle misure di incentivazione consistenti in agevolazioni di carattere previdenziale o tributario, le disposizioni legislative e regolamentari adottate a tal fine dallo Stato devono prevedere, attraverso specifiche norme di coordinamento:

 

Pag. 29

          a) l'integrazione del sistema di incentivi statale con le politiche locali di sviluppo e di incentivazione dell'occupazione;

          b) il collegamento con la disciplina della verifica dello stato di inoccupazione o disoccupazione e con la disciplina delle relative sanzioni;

          c) il collegamento con le misure di tutela attiva del lavoro e del reddito di cui all'articolo 33 e con le disposizioni legislative inerenti i diritti di sicurezza sociale in materia di sostegno e integrazione del reddito, in quanto orientate a favorire la tutela attiva del lavoro.

      4. Le disposizioni di incentivazione all'occupazione e allo sviluppo adottate con leggi e regolamenti regionali, nell'ambito della potestà concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, sono determinate nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti o desumibili dalla legislazione statale vigente, delle competenze legislative statali in materia di immigrazione, tutela della concorrenza e perequazione delle risorse finanziarie, nonché nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 120 della Costituzione.

Art. 38.
(Responsabilità disciplinari
e tutela giudiziaria).

      1. Fatte salve le responsabilità civile e penale, ove sussistenti secondo la normativa vigente, e fatta salva la responsabilità disciplinare a carico di superiori, collaboratori o colleghi della lavoratrice o del lavoratore, ai sensi della normativa vigente e dei contratti collettivi applicabili, le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 costituiscono, per le persone non assoggettabili a sanzioni disciplinari diverse dalla risoluzione del rapporto di lavoro, illecito di carattere amministrativo punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. Il relativo procedimento è di competenza dell'organo individuato ai sensi dell'articolo 40.

 

Pag. 30


      2. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge è ammessa l'azione in giudizio ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni. Qualora il fatto non costituisca fattispecie discriminatoria, le disposizioni di cui al citato articolo 4 della legge n. 125 del 1991 si applicano in quanto compatibili.
      3. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 18 della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

Art. 39.
(Sanzioni penali).

      1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, all'articolo 4 e all'articolo 16 della presente legge sono punite con le sanzioni previste dall'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 40.
(Organi di vigilanza).

      1. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge compete al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che lo esercita attraverso il servizio ispettivo delle direzioni provinciali del lavoro ovvero attraverso l'organo competente per territorio ai sensi della disciplina vigente.

Art. 41.
(Verifica dell'efficacia della legge).

      1. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti e dell'efficacia delle disposizioni di cui

 

Pag. 31

agli articoli 35, 36 e 37, e ne riferisce entro sei mesi alle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

Art. 42.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, fino a concorrenza dei relativi importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

          a) quota parte del gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Conseguentemente, l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 383 del 2001 sono abrogati;

          b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.